Attenzione alla Vostra Polizza RC Terzi - se il lavoratore e' ATIPICO e se la garanzia e' operante solo per danni ACCIDENTALI ( punto 5)
Come vengono definiti i lavoratori nella polizza rc che hai sottoscritto: dipendenti o prestatori d'opera?
Quando un’azienda stipula le polizze di responsabilità civile, come consigliato dalla legge, ritiene di essere coperta in caso di imprevisto per i danni - fatti o subiti - dai propri dipendenti, ma questo potrebbe non rivelarsi vero per i lavoratori 'atipici' assunti secondo la Legge Biagi. Con l'aggravante di scoprirlo ad incidente ormai avvenuto
Infatti le polizze di responsabilità civile fanno riferimento a coperture assicurative prestate per i 'lavoratori dipendenti', mentre i 'lavoratori atipici', quali ad esempio coloro che sono stati assunti per lavoro a progetto, prestazioni occasionali, apprendistato, ecc., definiti dalla Legge Biagi del 2003, potrebbero risultare, in base a questa definizione, automaticamente esclusi.
Questo può comportare che,in caso di danno - fatto o subito - da un lavoratore atipico, l'azienda debba sostenere con le proprie risorse finanziarie il costo dell'eventuale risarcimento dovuto alla terza persona danneggiata dal lavoratore o al lavoratore stesso.
Sono ormai milioni i lavoratori atipici in Italia e il loro numero è in continua crescita. Inoltre, secondo lo studio "Incidenti sul lavoro e lavoro atipico" condotto da Enti Istituzionali , i tassi di mortalità e infortuni sul lavoro dei lavoratori temporanei sono almeno due/tre volte superiori a quelli dei lavoratori stabili e permanenti, essendo spesso più inesperti e inseriti in condizioni di lavoro più problematiche.
ASSIEUROPA ha già risolto il problema scegliendo per i propri clienti le polizze di responsabilità civile piu' adeguate per i lavoratori delle aziende, che sono stati definiti "prestatori d'opera" e non più “lavoratori dipendenti”, per garantire alle imprese la copertura assicurativa per ogni tipologia di lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto che viene attivato.
-Cos’è il danno morale?
Ogni qual volta un professionista cagiona ad un terzo la morte o una lesione fisica la sua condotta integra un reato punibile dalla legge penale ossia il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose (da lievi a gravissime).
In questi casi è dovuto il risarcimento anche del danno morale che consiste nella sofferenza e nel dolore psichico conseguenza della morte o delle lesioni subite.
Quando deve essere risarcito il danno morale ed in che misura viene risarcito?Solo quando si è in presenza di una condotta che integra gli estremi di un reato perseguibile penalmente che ha provocato una lesione permanente (cd. Danno biologico).
Solitamente viene pagato in una misura percentuale del danno biologico fissata tra il 25% ed il 50%.
-Cos’è il danno biologico
E’ la lesione dell’integrità psico-fisica che ha carattere permanente, ossia duraturo ed irreversibile, e che è conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell’Assicurato
-Responsabilità per danni da prodotti difettosi
Sicurezza dei prodotti: rischia chi non ci pensa prima
Il Dlgs 172/2004 dà la definizione di 'prodotto sicuro' e impone per legge alle aziende - non più solo ai produttori ma anche ai distributori - di effettuare un'analisi preventiva dei rischi informando al meglio l'utilizzatore...
Il decreto Dlgs 172/2004 sulla sicurezza generale dei prodotti non alimentari e per la tutela dei consumatori dà la definizione di 'prodotto sicuro' ed impone un controllo preventivo sulla sicurezza dei prodotti, che non spetta più solo al produttore, ma coinvolge anche tutti gli attori della catena distributiva, in modo da non permettere l'accesso al mercato di prodotti non sicuri. Di conseguenza oggi, oltre ai produttori, anche i distributori possono essere chiamati a risarcire danni provocati da prodotti non sicuri. Per questo è importante poter contare su una polizza assicurativa di responsabilità civile prodotti aggiornata con la nuova normativa.
Dalla responsabilità per danni da prodotti difettosi, all'obbligo di prevenzione e informazione introdotto dal Dlgs 172/2004, cambiano notevolmente i parametri di cui si deve tener conto prima d’immettere un prodotto sul mercato. L’imprenditore, produttore o distributore, è infatti chiamato ad adeguarsi alle nuove normative, identificando i fattori di rischio del prodotto attraverso un'analisi preventiva da svolgere prima di immettere il prodotto sul mercato.
Poiché nessun prodotto è a rischio zero, si deve, quindi, individuarne il rischio potenziale e fornire all'utilizzatore tutti gli strumenti utili per premunirsi contro possibili rischi. Va quindi effettuata una valutazione con riferimento a un livello di rischio minimo accettabile in relazione a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza delle persone. L'imprenditore deve inoltre informare il consumatore/utilizzatore attraverso strumenti informativi (manuali/avvertenze d’uso, di manutenzione, di installazione) idonei ad abbassare il più possibile i livelli di rischio.
-RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA per PICCOLA MEDIA INDUSTRIA ( PMI) ed IMPRESE DI COSTRUZIONE
ATTENZIONE ALLE VS. POLIZZE RC TERZI che garantiscono solo i danni provocati ACCIDENTALMENTE.
NELLE NOSTRE POLIZZE non viene applicata la dizione '' ACCIDENTALE'' che puo' lasciare a carico dell'assicurato quei danni provocati nel corso della normale attivita' d'impresa, cioe' quelli provocati da un comportamento attivo,prolungato,permanente o reiterato e ripetitivo e come tale foriero di eventi prevedibili.
Clausole e condizioni essenziali:
· massimale pari ad almeno 2.000.000 di euro
· percentuale dei lavori ceduti in subappalto (anche il 100%)
· premio sulle mercedi erogate o sul fatturato
· premio sul numero di addetti delle PMI
Sono operanti le seguenti condizioni particolari:
· danni a terzi derivanti dalla proprietà dei fabbricati
· si considerano “terzi” le persone che prendono parte ai lavori a qualsiasi titolo come
· (sub-appaltatori e loro dipendenti, dipendenti, prestatori d’opera saltuari, ATIPICI, ecc.)
· danni da carico e scarico
· danni alle cose caricate, trasportate, sollevate;
· danni alle condutture ed agli impianti sotterranei
· danni da cedimento o franamento del terreno
· danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
· danni causati dalle persone che prendono parte ai lavori a qualsiasi titolo (subappaltatori e loro dipendenti, dipendenti, prestatori d’opera saltuari, compresi gli ATIPICI, ecc.)
· danni da interruzioni o sospensioni di attività
· committenza veicoli
· operazioni accessorie
· macchine operatrici a motore (escluso rischio circolazione)
· mezzi meccanici di terzi
· danni ad autoveicoli di terzi
· danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
· danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato (o dallo stesso detenute)
· danni da furto perpetrato usando ponteggi eretti per i lavori
· responsabilità personale di tutti i partecipanti ai lavori
· detenzione ed impiego di esplosivi
· lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione in fabbricati occupati
· Rc Postuma DECENNALE ex legge n. 46 del 05/03/1990
· Rc Postuma ANNUALE per attivita' non previste dalla legge n. 46 del 05/03/1990
· Rc Postuma per Danni a Veuicoli sottoposti a riparazione e manutenzione
· danni accidentali da inquinamento
· danni da prodotti difettosi
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